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ASSEMBLEA
Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
L'assemblea può essere convocata anche in località diversa da quella della sede sociale, purché in Italia.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
In presenza delle condizioni di legge, può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
L'avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza indicando l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire.
In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nella convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.
L'assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
Sono in ogni caso riservate alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:
a) la fusione per incorporazione di società interamente possedute o possedute per almeno il novanta per cento, alle condizioni e secondo le procedure di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, nel caso in cui la società sia retta da un Consiglio di Amministrazione;
d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
e) gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative;
f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.